Nella legge n.1 del 5 luglio 2012 sono riconosciute le minoranze linguistiche del Lombardo-Veneto e vengono istituiti i meccanismi con i quali nuove minoranze possono ottenere il riconoscimento.
Ecco l’estratto della legge.
Titolo 2, Capo 5 – Lingue e minoranze linguistiche
1. La lingua ufficiale del Lombardo-Veneto è l’italiano.
2. Nei territori dove sono storicamente parlate sono riconosciute come lingue proprie ed ufficiali il veneto, il lombardo, l’emiliano-mantovano, il friulano, il ladino, lo sloveno, il walser, il tedesco e il cimbro.
3. Fatto salvo il diritto delle minoranze linguistiche riconosciute, la “Carta europea sulle lingue locali e regionali” del Consiglio d’Europa è parificata alle norme di rango costituzionale e viene attuata dalle Assemblee nazionali.
4. Ciascuna Assemblea nazionale determina le modalità con le quali 50.000 cittadini di un territorio uniforme locutori uno stesso idioma storico ottengono il riconoscimento di minoranza linguistica.
5. Ciascuna provincia produce una mappa delle lingue parlate storicamente nel proprio territorio, redatta con criteri scientifici e dati dialettometrici rilevati sul campo. Per quanto concerne le lingue riconosciute l’azione amministrativa provinciale si adatta alla mappa linguistica nella comunicazione ai propri cittadini. Le province collaborano affinché i cittadini di una stessa lingua vengano amministrati da una stessa autorità.
6. Nel territorio dove è parlata una lingua riconosciuta il cittadino ha diritto a ricevere ed inviare ogni corrispondenza istituzionale in tale lingua. La indisponibilità di cassa può eccezionalmente e provvisoriamente menomare tale diritto salvo accordi con le rappresentanze delle minoranze che ne coprano i costi.