sospensione del pagamento di tasse per i contribuenti che presentino interpello all’amministrazione italiana
Il Governo del Lombardo Veneto :
– visto il permanere dell’occupazione illegale del Lombardo-Veneto da parte dello Stato Italiano e il suo continuare a pretendere illegalmente tributi dai nostri cittadini e dai residenti;
– vista le norme tributarie federali e nazionali del Lombardo-Veneto ;
– vista la possibilità di presentare interpello alla amministrazione italiana al fine di proporre il non pagamento alla stessa delle imposte sulla base della illegittimità dell’annessione del 1866 ;
DECRETA
1. il presente decreto riguarda tutti i cittadini e le persone che si trovino nel territorio Lombardo-Veneto e vengano richieste da enti dell’amministrazione italiana al pagamento di una tassa o di una imposta (IVA compresa) o di un qualsiasi altro tributo o canone;
2. coloro che presentando interpello all’amministrazione italiana si oppongono ad una qualsiasi richiesta di pagamento possono nel contempo sospendere il pagamento dell’equivalente tributo allo Stato Lombardo-Veneto purché sussistano le seguenti condizioni:
a) nell’interpello presentato si propone all’amministrazione italiana la misura sostitutiva per la quale il tributo richiesto verrà pagato all’amministrazione Federale Lombardo-Veneta, nella misura corrispondente da essa richiesta;
b) nell’interpello presentato si indica come fonde del diritto il fatto che il territorio Lombardo-Veneto non è italiano sia in quanto annesso illegalmente nel 1866 e sia in quanto la stessa annessione illegale del 1866 è stata annullata dall’amministrazione Italiana nel 2010;
3. il diritto di sospensione dei tributi richiesti dal Lombardo-Veneto diventa permanente quando la persona interpellante l’amministrazione italiana sia stata obbligata al pagamento di essi da parte della stessa;
4. Le spese legali sostenute dall’interpellante possono essere detratte da altre imposte;
5. qualora l’interpellante non abbia una delle cittadinanze legali del Lombardo-Veneto (cittadinanza veneta o lombardo o mantovana) entro 30 giorni dalla presentazione dell’interpello deve presentare alla anagrafe competente domanda di cittadinanza, allegando copia dell’interpello;
6. qualora l’interpellante non abbia diritto alla cittadinanza deve presentare richiesta di anagrafe entro 30 giorni indicando nella domanda che ha “motivo speciali” in quanto “ha presentato interpello”, inviando l’iscrizione direttamente al governo Lombardo-Veneto, e allegando copia dell’interpello presentato.;
7. E’ equiparato all’interpello il ricorso di pari intendimento presentato quando non sia possibile l’interpello;
8. Ciascun interpellante o ricorrente può sospendere il pagamento dei tributi lombardo-veneti fino ad un tetto massimo di 1 milione di euro per anno salvo la facoltà del governo di concordare casi di sospensione di tributi per importi superiori o per condizioni disagiate o per meriti speciali;
Il presente ha valore di legge nella Federazione Lombardo-Veneta. Avverso di essa i singoli governi nazionali possono presentare emendamento al Senato o ricorso alla Corte federale entro 60 giorni.
Firmato
Il Capo del Governo Palmerini
I Ministri, Lando, Lunardon