Decreto 20 luglio 2011: Albo pretorio e notificazioni, frequenza radio, danni erariali, sanzioni,giurisprudenza
Il Governo, nell’esercizio delle funzioni istituzionali e di Governo di Autodeterminazione dell’ordinamento giuridico del Popolo Veneto:
viste le norme fiscali delle Istituzioni del Popolo Veneto;
vista la necessità di chiarimento ed integrazione delle norme vigenti fiscali e penali;
vista la necessità di certezza della pena e degli obblighi civili;
Il Governo decreta
1. Albo pretorio e notificazioni
a) Nel sito www.statoveneto.net viene istituito l’Albo pretorio delle Venetie e del Lombardo-Veneto dove vengono pubblicati gli atti notarili, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti, i proclami e gli atti per i quali è obbligatoria la pubblicità legale o che devono comunque essere portati a conoscenza del pubblico per una disposizione di legge o regolamento di ente di autogoverno o per necessità del cittadino
b) Le autorità territoriali e cittadini comunque organizzati possono esporre nell’Albo Pretorio tutti gli atti destinati a singoli cittadini e alle collettività costituite quando i destinatari risultino irreperibili al momento della notifica o quando non si possa comprovare la loro presa di conoscenza o se non si abbia altro modo di pubblicazione efficace.
c) Al di fuori dei casi previsti, il diritto di pubblicazione è garantito secondo il regolamento approvato dal titolare dell’ente territoriale di riferimento, in sua assenza dal facente funzioni o dal supplente o se dovuto per pronuncia del giudice.
d) Ciascun cittadino od ente ha il dovere di verificare giornalmente le notifiche nell’albo pretorio e la pubblicazione delle leggi nel sito ufficiale www.statoveneto.net ma può attivare un servizio di notifica giornaliero automatico per le variazioni e attribuirne la responsabilità per il ritardo entro i 7 giorni.
2. Frequenze radio
a) nel territorio delle Venetie e del Lombardo-Veneto vengono nazionalizzate e sottoposte a monopolio dell’Autogoverno tutte le frequenze radio
b) se non autorizzata da concessione governativa del governo del popolo veneto, e’ vietata la trasmissione di qualunque segnale radio in qualunque forma e potenza e qualunque forma di comunicazione radio, anche su onde a spirale o comunque condizionate, anche se non arrecano alcun disturbo.
c) La concessione governativa è rilasciata a tariffa stabilita dal governo o secondo giurisprudenza in base al valore economico determinata in base al tempo della richiesta, e alle esigenze di servizio pubblico.
d) Sono libere le frequenze usate per le trasmissioni Wi-Fi all’interno del fondo aziendale o casalingo
e) se non esplicitamente affermato nella concessione, è vietato l’uso di tecniche di crittografazione o di criptazione del contenuto nelle trasmissioni compresa l’uso di stenografia multicanale ed ottica.
f) l’uso illegittimo di frequenze radio determina un diritto di risarcimento pari all’illecito arricchimento aumentato del 15% annuo di interessi e si trasmette a chiunque ne abbia beneficiato fino a recupero del dovuto
3. danni erariali
a) La persona giuridica o ente privato di qualunque tipologia, anche se giurisdizione non veneta, che nel territorio di Autogoverno del Popolo Veneto agisca in sfregio alle leggi di autogoverno, risponde del danno causato senza termini di prescrizione.
b) Se non diversamente determinato, il danno causato si determina in base al lucro ottenuto o vantaggio economico anche indiretto addizionato di tutte le spese sostenute per la stima stessa del danno e per le operazioni di valutazione amministrativa, il tutto ricalcolato con l’inflazione effettiva Eurostat per la regione e con un interesse di mora del 10% annuo.
c) I costi della pratica burocratica, per il recupero effettivo delle somme spettanti, e per ogni altra incombenza a carico dell’amministrazione pubblica a seguito di intoppi e ritardi, vengono addebitati annualmente e diventano parte integrante del debito a partire dal secondo anno. Viene istituito un tariffario centralizzato dei costi secondo giurisprudenza.
d) Il dovere di riparazione del danno spetta al responsabile legale e solidalmente ai soci o ai correi, anche qualora si tratti di ente associativo od esponenziale, e si trasmette fino a copertura del danno a chiunque abbia ottenuto un vantaggio economico, può comportare il sequestro dei beni assunti o acquisiti per incauto acquisto. Il dovere di risarcimento del danno si trasmette agli eredi fino a completa copertura e secondo giurisprudenza.
e) le amministrazioni di altri stati, gli enti di altra giurisdizione, gli enti internazionali governativi e non governativi, le unioni e federazioni di stati o comunque associati, e qualunque altra forma giuridica dotata di personalità internazionale rispondono solidalmente del danno anche quando agiscono al di fuori del territorio di Autogoverno se con la loro azione o carenza di azione agevolano le persone e gli enti nel cagionamento di un danno o nel compimento di reati
f) nel territorio di autogoverno sono esenti dal risarcimento del danno le ambasciate e gli ambasciatori esclusivamente per quanto strettamente necessario all’esercizio delle proprie funzioni e quando effettuate nel mutuo riconoscimento istituzionale.
4. Sanzioni aggiuntive per l’evasione fiscale
a) Il mancato pagamento delle tasse alle amministrazioni di autogoverno comporta sull’ammontare dell’evaso addizionato dei costi di accertamento la sanzione del 15% ricalcolata annualmente comprensivo della sanzione precedente.
b) chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio economico, sociale o politico, disconosce le Istituzioni di Autogoverno, viene condannato al risarcimento dei vantaggi economici ottenuti con la sanzione del 15% ricalcolata annualmente .
c) quando l’illecito guadagno superi i 100.000 euro vi è la condanna al carcere con pena proporzionale secondo giurisprudenza, e il condannato viene interdetto a vita dalla eleggibilità e dalle funzioni nell’amministrazione di Autogoverno.
d) Il dovere di restituzione dei vantaggi illegalmente ottenuti non si prescrive, si trasmette agli eredi, ai congiunti e a coloro che hanno beneficiato indirettamente.
5. Giurisprudenza
a) Se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute – derivanti da mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall’emersione di valori prima trascurati – possono giustificare l’operazione che consiste nell’attribuire alla disposizione un significato diverso.
b) L’occupazione per fini di pubblica utilità non seguita da espropriazione determina, comunque, l’acquisto della proprietà in capo alla P.A. dell’area occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della parte trasformata; tuttavia, ove risulti che l’opera programmata non sia stata completata e sia provato che è sopravvenuto un difetto di interesse della P.A. nel perseguimento dell’obiettivo inizialmente delineato, la domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati, che realizza la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, deve essere accolta entro 60 giorni se non per sospensione deliberata della P.A. che ne attesti l’immediato interesse.
Approvato dai ministri Lunardon, Lando e dal Presidente Palmerini
Entrata in vigore il 24 agosto 2011